lunedì 17 febbraio 2020

QUELLA SIGNORA NON PUO' USARE IL TITOLO DI AVVOCATO!

In questa pubblica denuncia ometto il nome della persona interessata, poiché lascio il compito di farlo a chi ha l'obbligo giuridico di esporsi (mi riferisco ai Consiglieri Comunali ed alla Polizia Giudiziaria).

Veniamo ai fatti.
In questi giorni è visibile un manifesto affisso in città in cui il nome di una signora residente ad Oria è accompagnato dal titolo "Avvocato". Lo stesso particolare è rilevabile da un atto pubblicato nell'Albo pretorio online del Comune.

L'art. 2, comma 7, della Legge n. 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" così recita: "L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato."

L'art. 498 del Codice Penale "Usurpazione di titoli o di onori" così recita: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente."

Orbene, la signora in questione, ha superato gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, ma non si è mai iscritta ad alcun albo circondariale forense come avvocato.
 Risulta essere iscritta come PRATICANTE nell'albo forense della provincia di Brindisi, ove il suo nome risulta accompagnato semplicemente dal titolo di Dottoressa.

Un articolo presente nel web  spiega in modo chiarissimo la questione:
"............Alla luce delle disposizioni richiamate, è di palmare evidenza come, per assumere il titolo o esercitare le funzioni di avvocato, sia necessario essere iscritti all'ordine professionale, iscrizione che si perfeziona con il giuramento innanzi all'autorità giudiziaria preposta a tale rituale adempimento. Proprio il giuramento, al di là dello  scenografico cerimoniale che ne costituisce il corollario di prassi, assume, nella vexata quaestio, un aspetto di particolare rilevanza, in quanto il candidato, potenzialmente "abile" alla professione in base al superamento dei previsti esami, viene, in forma pubblica, "abilitato" al concreto esercizio della professione sulla base della acquisita conoscenza e dell'assunzione dell'impegno,  rispetto, ai principi deontologici che ispirano il ruolo dell'avvocato e la professione forense. Siamo di fronte ad una investitura di uno status e di un ruolo cui il legislatore affida un incarico di massima importanza nelle dinamiche giuridiche processuali che riguardano la collettività."

Conclusione: la signora si è resa responsabile di una VIOLAZIONE DEONTOLOGICA e del REATO previsto dall'art. 498 del Codice Penale.
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NOTE:
L'art. 50, comma 4, della citata legge 247/2012 così recita: "Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale."

Dispositivo dell'art. 330 Codice di procedura penale "Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse ....."
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