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Nell'atto si legge in particolare:
6) Di disporre il deposito del presente atto presso la segreteria comunale per quindici giorni, dando atto che chiunque potrà presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
7) Di dare atto che la delibera con cui il Consiglio Comunale - tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al precedente punto - si pronuncerà definitivamente, determinerà variante urbanistica senza necessità di controllo regionale;
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Vi informo che, vista l'importanza del deliberato, possiamo presentare osservazioni entro il 13.2.2019, ai sensi della
Legge 241/90:
Art. 9. (Intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Personalmente, sulla scorta di quanto si è detto in occasione del surrichiamato Consiglio Comunale, sto valutando l'opportunità di presentare le seguenti due osservazioni:
A)- mancanza di uno studio di fattibilità circa il senso unico che si vuol realizzare in Fratelli Bandiera, in direzione Via Francavilla. Tutto il traffico veicolare proveniente da Via Francavilla e Via Ciriaco verrebbe riversato in direzione piazza Donnolo e quindi nella strada antistante la chiesa di San Francesco di Paola, laddove esistono già delle gravi criticità anche a causa del restringimento della sede stradale e della presenza di attività commerciali;
B)- mancanza della documentazione inerente le indagini archeologiche preliminari (carta del rischio archeologico) prevista dall'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e art. 28. co.4 del D. Lgs. 42/2004. Da fonte degna di fede ho appreso che il terreno, ritenuto di importante interesse archeologico ai sensi del D.Lgvo n.490/99, è gravato da un vincolo di tutela da parte del Ministero per i Beni Culturali.