martedì 13 marzo 2012

ORIA - SENTENZA TAR LECCE QUOTE ROSA. CHI PAGA LE SPESE DEL RICORSO ????

N. 00495/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2011, proposto da:
Serenella Molendini, Antonietta Perrucci, Vittoria Filomeno, Simona Di Bella, rappresentate e difese dall'avv. Carlo Caniglia, con domicilio eletto presso Nicola De Pietro in Lecce, via B. Martello, 19;
contro
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;
nei confronti di

Claudio Zanzarelli, Cosimo Assanti, Luciano De Nuzzo, Cosimo Di Giovanni, Giuseppe Malva;


per l'annullamento

dei decreti sindacali n. 8 e 8 bis, n. 9 e 9 bis, n. 10 e 10 bis, n. 11 e 11 bis, n. 12 e 12 bis, del 13-15 giugno 2011, di nomina degli assessori componenti la Giunta comunale; ed eventuali atti successivi di attribuzioni di funzioni, ovvero di modifica delle deleghe assessorili, o di rettifica dei predetti decreti e di ogni altro eventuale decreto di nomina di assessori e componenti la Giunta; nonché di qualunque atto presupposto, connesso o consequenziale; dello statuto del Comune di Oria se interpretato nel senso di legittimare la adozione di un atto di nomina della giunta che non garantisca la presenza delle donne e l'attuazione del principio di equilibrata presenza uomo/donna nella stessa giunta comunale e degli organismi politici e di direzione del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avv.ti C. Caniglia e P. De Nuzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, cittadine elettrici residenti nel Comune di Oria, hanno impugnato i decreti sindacali in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di Oria ha nominato assessori componenti la Giunta municipale quattro componenti di sesso maschile, adducendo le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 2 dello Statuto del Comune di Oria; artt. 2, 3, 37, 51, 117 Cost; artt. 23 e 40 d. lgs. n. 198/06, recante il Codice delle Pari Opportunità; artt. 23 e 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà della motivazione.

A tal riguardo, hanno dedotto le ricorrenti l’illegittimità degli atti di nomina della compagine assessorile, per violazioni della suddetta normativa in tema di parità dei sessi.

Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’intervenuta nomina, medio tempore, di un componente di sesso femminile all’interno della compagine assessorile del Comune resistente.

Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrono gravi ragioni, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, nonché dal mancato affermarsi di un orientamento giurisprudenziale univoco in merito alle stesse, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/03/2012 - IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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