domenica 4 novembre 2018

ORIA - COMUNE, DANNI ERARIALI: ARRIVERA' UN GIORNO CHE QUALCHE AMMINISTRATORE O FUNZIONARIO PAGHERA' ?



E' proprio vero: ad Oria tutto è possibile, può accadere di tutto!
E' accaduto che un commerciante di prodotti ortofrutticoli, a cui era stato dato in locazione un capannone nell'area ex polveriera, per il periodo dal 2009 al 2017 non ha pagato il canone di affitto per ben 7 anni. La ditta ortofrutticola è fallita e nutro il sospetto che il Comune annoterà sul ghiaccio il credito di 37.200,00 euro, il quale sarà forse riportato negli atti contabili come RESIDUO ATTIVO.
Domando:
1)-amministratori e funzionari comunali perché non hanno provveduto, sin dal primo anno di mancato pagamento, a sfrattare il moroso commerciante? 
2)-arriverà un giorno che la Corte dei Conti farà pagare a detti funzionari ed amministratori comunali i danni provocati alle casse del Comune?
3)-tutti gli altri fittavoli di capannoni dell'ex polveriera sono in regola col pagamento del canone? Se vi sono altri morosi, quali azioni sta intraprendendo o intende intraprendere l'attuale amministrazione comunale?
Ricordo a me stesso che il denaro riveniente dagli affitti di quei locali dovrebbe essere utilizzato per la manutenzione dell'intera area.
COMUNE DI ORIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO
REGISTRO GENERALE N° 1193 DEL 25/10/2018
Premesso che:
- l’Ente risulta proprietario di locali commerciali situati in agro di Oria alla contrada Belloluogo, zona “Ex polveriera”, concessi in locazione giusti contratti regolarmente repertoriati e registrati;
- veniva accertata la sussistenza di una situazione di mancato pagamento dei canoni con riferimento al conduttore Sig.XXXXXXXX per gli anni 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, per un totale complessivo di € 37.200,00 come attestato dall’Ufficio di Ragioneria con nota prot.n. 6646 del 16.04.2018;

- nell’interesse dell’Amministrazione di soddisfare il residuo credito vantato dal Comune, l’attuale
gestione commissariale dell’Ente ha ritenuto, quindi, opportuno oltre che doveroso intraprendere
un’azione giudiziale nei confronti del conduttore richiamato per il recupero del credito al fine di
limitare il più possibile il danno economico derivante all’Ente comunale;
Richiamata:
- la Delibera del Commissario assunta coi poteri della Giunta Comunale n. 72 del 19.04.2018 è stato stabilito di intraprendere nei confronti del conduttore Sig.XXXXXX idonea azione giudiziaria per il recupero dei canoni di locazione non pagati in premessa richiamati, demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l’adozione degli atti gestionali consequenziali compresa la nomina del Legale cui affidare a difesa del Comune di Oria, nel rispetto della regolamentazione interna vigente e delle condizioni economiche ivi previste;

- la Determinazione n. 488 r.g. del 24.04.2018 con la quale si provvedeva a conferire l’incarico all’ Avv.XXXXXXXXXXX al fine di avviare ogni procedura ritenuta idonea per il recupero dei canoni di locazione non pagati al Comune di Oria dal conduttore XXXXXX, titolare di un contratto di fitto ad oggetto un immobile ad uso commerciale di proprietà comunale;


Atteso:
 che con il medesimo provvedimento venivano determinate le competenze professionali spettanti all’Avvocato nominato per la espletanda attività di assistenza, ai sensi del vigente regolamento comunale sul conferimento deli incarichi e del decreto ministeriale n. 55/2014, in complessivi € 2.000,00 dei quali contestualmente veniva assunto ai fini della regolarità contabile ed ai sensi dell’art. 183 del Tuel il necessario impegno di spesa;


Considerato:
che, prima dell’avvio dell’azione legale affidata all’Avv. XXXXXXXXXXX, perveniva all’Ente comunicazione dell’avvenuto fallimento della ditta ortofrutticola creditrice pertanto, dovendo l’ente tutelare la propria posizione creditoria con differenti modalità, senza il necessario ausilio di un professionista, occorre revocare l’incarico all’Avv.XXXXXXXX conferito con la citata Determinazione contestualmente svincolando le somme che erano state impegnate a copertura degli oneri di difesa;
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