REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Registro Decis.: xxxxx/00
Registro Gen.: xxxxx/0000
Il Tribunale Amministrativo Regionale per xxxxxxxxx, Seconda Sezione di xxxxx, nelle persone dei signori Magistrati:
xxxxxxxxxxxxxxx, Presidente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Primo Referendario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A) sul ricorso n. xxxx/xxxx, proposto da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. xxxxxxxxxxxxxx,
contro
Comune di xxxxxx, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. xxxxxxxxxxxx
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione di G.C. n. xxxx del xxxxx di approvazione del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi dotazione organica e dello stesso regolamento, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa in particolare la delibera C.C. n. xxxxxxxxxxxx di approvazione dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e servizi comunali;
B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati in data XXXX e XXXXX, per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.C. n. XXXXXX e del bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Comandante della Polizia Municipale – cat. D3, posizione economica D3, Area Vigilanza – pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n.XXXXXXXXXXXX.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti i ricorsi per motivi aggiunti;
Uditi nella Camera di Consiglio del xxxxxxx il relatore, Ref. xxxxxxxxxxxxxxxx, e, per le parti costituite, gli avv. xxxxxxxxx e xxxxxxxxassari.
Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 48 T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 6 e 40 T.U. sul pubblico impiego di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in relazione agli artt. 7 e 8 del CCNL 1.4.1999; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, approssimazione, illogicità ed incongruenza;- Violazione dell’art. 3 CCNL del 31.3.1999, in riferimento al titolo III sul Pubblico Impiego, oltre che per eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta,
mentre i ricorsi per motivi aggiunti sono affidati ai seguenti motivi:
- contraddittorietà fra provvedimenti;
- omessa informativa alle OO.SS;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- illegittimità derivata;
- illogicità del bando di concorso.
Considerato che:
- il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente non è in possesso dei requisiti per poter accedere al posto di Comandante della Polizia Municipale del Comune di xxxxxxxxxxxx;- al fine di dar conto della predetta conclusione, occorre innanzitutto far riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 8 del CCNL 31/3/1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali»), i quali prevedono, rispettivamente che “…Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss….” (art. 3, comma 1) e che “1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9” (art. 8).
In base alle predette disposizioni, è consentito agli enti locali di prevedere, nella propria pianta organica, posizioni lavorative particolari, aventi le caratteristiche appena descritte; tali posizioni, evidentemente, non sono assimilabili alle altre ricomprese nell’ambito della medesima categoria D.
Per cui, pur essendo vero in linea di principio che, a seguito della nuova classificazione del personale delle amministrazioni pubbliche nelle categorie A, B, C e D, sono state eliminate le distinzioni di qualifica fra soggetti inquadrati nella stessa categoria (essendo sopravvissute solo le distinzioni inerenti la posizione economica all’interno della categoria – D1, D2, D3 e così via), è altrettanto vero che, nell’ambito della categoria D (e, per la verità, anche della categoria B), permane una distinzione legata all’istituzione di posizioni organizzative particolari, per cui si distingue una posizione giuridica D1 (che, a livello economico, può invece articolarsi in posizioni D1, D2 e D3) e una posizione giuridica D3 (la quale, a livello economico, può articolarsi in posizioni D3, D4, D5 e, per effetto del CCNL 22/1/2004, D6), entrambe identificabili quali posizioni di accesso iniziali alla categoria.
Per quanto riguarda, poi, la progressione economica nell’ambito della categoria, essa è disciplinata dall’art. 5 del citato CCNL 31/3/1999, il quale prevede che “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13. (….).
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”;
Per cui, la posizione D3 può assumere (anche secondo quanto ritenuto dall’ARAN, in diversi pareri resi in merito a quesiti inerenti la progressione di carriera interna alla categoria D) due distinte valenze:
- può essere soltanto un mero incremento economico per il personale assunto in posizione D1 (in tal caso il lavoratore interessato conserva sempre lo stesso profilo professionale e continua ad occupare lo stesso posto di organico);
- può assumere anche una diversa valenza giuridica e professionale se il predetto personale vi accede per selezione, con la acquisizione di un diverso profilo professionale ed occupando anche un diverso posto in organico.
- passando all’esame della presente controversia, si deve rilevare (e la circostanza non è contestata dalle parti) che il ricorrente, inquadrato nella categoria D, usufruisce attualmente della retribuzione relativa alla posizione economica D3, e ciò per effetto della progressione orizzontale di cui al citato art. 5 del CCNL 31/3/1999 (quindi, il sig. xxxxxxxxxx è giuridicamente un dipendente D1) e quindi la posizione economica di cui gode il ricorrente non coincide con la categoria D3 di cui alla pianta organica approvata dalla G.C. di xxxxxxx con la deliberazione impugnata.
Infatti, in questo caso, il Comune, utilizzando il potere di cui agli artt. 3 e 8 del CCNL 31/3/1999, ha previsto che alcuni posti di Responsabile di Settore siano affidati a soggetti in possesso di particolari requisiti professionali e culturali, tali per cui l’inquadramento della posizione D3 costituisce il livello iniziale.
Al riguardo, quindi, deve essere in parte ridimensionata l’affermazione secondo cui, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale delle P.A., le posizioni D3 hanno rilievo solo economico, dovendosi al contrario (come sostenuto anche dall’ARAN nei pareri summenzionati) ammettere la persistenza di alcune differenziazioni fra il personale della categoria D, legate alle particolari situazioni di cui al citato art. 8 del CCNL 31/3/1999;
- pertanto, non essendo il ricorrente in possesso della qualifica prevista per l’accesso al posto di Comandante della Polizia Municipale, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21/7/2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per xxxxxxxxxxx – Seconda Sezione di xxxxx – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in xxxxxx, in Camera di Consiglio, il xxxxxxxxxxx.
Dott. xxxxxxxxxxx- Presidente
Dott. xxxxxxxxxxxx- Estensore
Pubblicata il xxxxxxxxxxx