Sulla base dei principi espressi nella sentenza Tar Lecce sez. I^ - n. 01078/2011 Reg. Prov. Coll. e n. 425/2010 Reg.Ric. esprimo il mio parere in merito alla vicenda della elezione dei Revisori dei Conti del Comune di Oria (C.C. del 4 settembre 2012).
"Per pervenire al risultato della elezione quale membro del collegio dei revisori occorre considerare le concrete modalità di svolgimento della votazione all'interno dell'organo assembleare. Sotto tale profilo, il Collegio osserva che la disposizione applicabile alaa fattispecie si limita a stabilire che "i consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri (art 234, comma 1 dlgs 267/2000). In difetto di ulteriore previsione atta a regolamentare in dettaglio la procedura di elezione del collegio, si deve ritenere che lo stesso consiglio comunale sia detentore di una potestà decisionale in materia,in quanto organo sovrano dell'Ente locale. Ciò significa che, quando non risulta possibile attingere al regolamento di disciplina del funzionamento riimonamenlo del consiglio comunale - attesa la mancanza di una norma deputata ad occuparsi della nomina del collegio dei revisori - occorre avere riguardo a quanto il Consiglio comunale stabilisce seduta stante, nell'esercizio di prerogative che devono considerarsi più che legittime trattandosi di una proiezione detta potestà di auto organizzazione dell'ente". Tar Lecce sez. 1 - n. 1078/2011.
Nella specie è accaduto (per parafrasare il Tar di Lecce) che i membri del consiglio comunale partecipanti alle operazioni di voto si sono limitati ad esprimere la preferenza nei riguardi dei candidati senza aggiungere in quale ruolo specifico hanno inteso votare per un candidato o per un altro.
E quindi il Dott. Roberto Carucci, che poteva essere eletto soltanto in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, ha riportato 9 preferenze che possono essere attribuite allo stesso, nel rispetto della volontà dell'elettorato attivo (ossia di coloro i quali hanno inteso votarlo), nella unica qualità in cui poteva essete votato, ossia solo ed esclusivamente a Presidente del Collegio.
Sempre parafrasando il Tar Lecce, la volontà dell'elettore si dirige, in un caso del genere, inequivocabilmente verso la figura del Presidente perché il candidato prescelto ha i requisiti, e può essere votato, solo ed esclusivamente per svolgere le funzioni di Presidente.
Mentre invece il Rag. Roberto Gianfrate, che poteva essere eletto nelle due qualità (Presidente e componente) essendo in possesso di ambedue i requisiti normativamente richiesti, ha riportato si 12 prreferenze ma 5 di esse in coppia con Roberto Carucci, 4 in coppia con Pozzessere e 3 in coppia con Silvia Conte.
Quindi in questo caso la volontà dell'elettore si dirige, in un caso del genere, anche se non inequivocabilmente verso la figura del Presidente, in base al numero dei voti riportati, solo per le 7 volte che è stato votato in coppia con Silvia Conte (3 volte) e Beniamino Pozzessere (4 volte) perchè tutti e tre avevano i requisiti per essere eletti nelle due qualità (Presidente e Componente) essendo in possesso di ambedue i requisiti normativamente richiesti.
Mentre invece per le altre 5 volte che il rag. Roberto Gianfrate è stato votato in coppia con Roberto Carucci, la volontà dell'elettore si dirige inequivocabilmente verso la figura del Componente dal momento che, si ripete, il Dott. Roberto Carucci, poteva essere eletto soltanto in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori e non poteva essere eletto soltanto in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori e non potendo essere votati, ambedue (il Carucci e il Gianfrate) come Presidenti.
Pertanto il Consiglio Comunale, può rettificare le precedenti dichiarazioni del Presidente (che non impegnano il Consiglio Comunale), avendo avuto modo di verificare che (in effetti) l'ordinamento non prevede la nomina a Presidente del Collegio dei Revisori di colui che ha totalizzato il maggior numero dei voti indicando quale esclusivo requisito la sola iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, e può, quindi legittimamente nominare il Dott. Roberto Carucci, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in qualità di Presidente del Collegio e il Rag. Gianfrate Roberto, iscritto nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in qualità di componente con la Dott.ssa Silvia Conte, iscritta nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Facendo rilevare che:
La scheda relativa all'elezione del Collegio dei Revisori non prevedeva alcuna indicazione in ordine alla qualità dei componenti del Collegio (Presidente o componente).
All'interno degli eletti il dott. Roberto Carueci è iscritto soltanto al Registro dei Revisori Contabili e gli altri due anche all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezion. A)."
Oria, 4 settembre 2012.
F/to: Il Responsabile l'Ufficio di Presidenza del Consiglio