domenica 29 dicembre 2019

E' REATO RIFIUTARE IL PAGAMENTO IN MONETINE PER IMPORTI ARROTONDATI AI 5 CENTESIMI.


Una legge dello Stato Italiano ha sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dal gennaio 2018. I centesimi in circolazione conservano comunque il loro valore legale e dunque potranno essere usati per pagare ovviamente le cifre arrotondate per eccesso e per difetto ai 5 centesimi.

C'è da considerare che l’Italia conia monete insieme ad altri Paesi europei e dunque potranno circolare anche centesimi “esteri”.  Inoltre si può verificare che a fare acquisti in un esercizio commerciale italiano sia un cittadino di altra nazione europea, ove le monetine continuano ad essere coniate.
 Ho avuto modo di rilevare che alcuni esercizi commerciali rifiutano pagamenti con monete da uno o due centesimi per importi arrotondati ai 5 centesimi.

Ricordo a voi tutti il testo dell'art. 693 del Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30,00.



 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.». La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:

                                 Titolo I

        DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

                                Capo I

                Disposizioni in materia di entrate

                          *****OMISSIS*****

                                                              Titolo II

           DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

                          *****OMISSIS*****

                              Art. 13 quater 
         Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso  il  conio  da  parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo  e  a  due  centesimi  di  euro.  Il  risparmio   derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  e'  destinato  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1,  quando  un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e'  effettuato  integralmente  in  contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso  o  per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici  o  di
pubblici servizi,  compresi  i  loro  concessionari,  rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita'  di  ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito. 
  4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche  in
euro destinate  alla  circolazione  di  valore  unitario  pari  a  un
centesimo e a  due  centesimi  di  euro  secondo  le  norme  ad  esse
applicabili. 
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di  cui  all'articolo
2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   svolge
un'apposita verifica sull'impatto  delle  disposizioni  del  presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori  finali  e  riferisce  su  base
semestrale le dinamiche e le  eventuali  anomalie  dei  prezzi  dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni  al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario,  alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato e di proposte normative. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.    


                          *****OMISSIS*****



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