Una legge dello Stato Italiano ha sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dal gennaio 2018. I centesimi in circolazione conservano comunque il loro valore legale e dunque potranno essere usati per pagare ovviamente le cifre arrotondate per eccesso e per difetto ai 5 centesimi.
C'è da considerare che l’Italia conia monete insieme ad altri Paesi europei e dunque potranno circolare anche centesimi “esteri”. Inoltre si può verificare che a fare acquisti in un esercizio commerciale italiano sia un cittadino di altra nazione europea, ove le monetine continuano ad essere coniate.
Ho avuto modo di rilevare che alcuni esercizi commerciali rifiutano pagamenti con monete da uno o due centesimi per importi arrotondati ai 5 centesimi.
Ricordo a voi tutti il testo dell'art. 693 del Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30,00.
Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
Disposizioni in materia di entrate
*****OMISSIS*****
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
*****OMISSIS*****
Art. 13 quater
Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di
pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in
euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse
applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge
un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base
semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.
*****OMISSIS*****