giovedì 1 ottobre 2015

CASTELLO DI ORIA - SONO IN MOLTI A CHIEDERSI COSA HA INDOTTO I PROPRIETARI A FARSI CONDANNARE COL PATTEGGIAMENTO DI PENA.

  In effetti di cose poco comprensibili agli ignoranti come me ne sono accadute un bel po' nell'iter del procedimento penale che riguarda gli abusi edilizi in danno del castello di Oria. Abusi, non più presunti, se si considera che i due proprietari sono già stati condannati nell'udienza del 29 settembre u.s., col rito di cui all'art.444 del cpp.

Devo ricordare a me stesso che nel giugno 2014 il processo fu spostato da Brindisi a Lecce su decisione del  gup di Brindisi, Maurizio Saso, che all'esito dell'udienza preliminare finalmente celebratasi dopo un bel po' di rinvii, accoglieva l’eccezione di incompatibilità sollevata dalle difese che sostenevano, ad esempio, che la gran parte di ipotesi di abuso d’ufficio sarebbero stati commessi non a Brindisi, bensì a Lecce (leggere QUI)

In molti pensarono ad una strategia per allungare i tempi e sperare in una prescrizione.

Il primo maggio di quest'anno abbiamo appreso da organi di stampa che il processo ritornava a Brindisi su decisione della Cassazione (leggere QUI)

Due giorni dopo, il 3 maggio, il candidato sindaco Ferretti, pubblica il suo programma amministrativo e per quanto riguarda il castello scrive:  ""Costituzione di parte civile del Comune nel pendente procedimento penale, al fine di chiedere il risarcimento dei danni d’immagine ed economici patiti dalla nostra città e dai nostri operatori economici a causa della chiusura del castello e degli eventuali danni arrecati alla sua integrità dalle opere abusive contestate.""

Il 14 giugno Ferretti diventa sindaco al ballottaggio.

 Il 16 luglio apprendiamo da organi di stampa che i coniugi Romanin hanno raggiunto un accordo col PM Costantini e godranno di sconto di pena ai sensi dell'art. 444 del CPP (cosiddetto PATTEGGAMENTO).
I termini del “patto” prevedono anche che i proprietari del maniero si accollino le spese per il ripristino delle opere abusive realizzate e non sanabili. Le spese, secondo quanto riportato dalla stampa, potrebbero viaggiare intorno al milione di euro.

Il 29 settembre in occasione di apposita udienza  i Romanin-Caliandro vengono condannati. Leggere QUI  e QUI.

Prima di azzardare  una ipotesi circa i motivi che hanno potuto indurre i Romanin-Caliandro a scegliere il patteggiamento voglio farvi riflettere sui vantaggi che tale rito comporta all'imputato.

IL PATTEGGIAMENTO (art 444 e ss. c.p.p.) è, come ben noto, un accordo tra imputato (o prima ancora, semplice indagato) col Pubblico Ministero, vagliato dal Giudice, che permette di irrogare senza un dibattimento una condanna più mite, e con determinati sconti e premi. Si può applicare alla maggior parte dei reati, esclusi quelli più gravi.

 Si possono identificare i seguenti PRO:
 spetta uno sconto sulle pene (sia detentiva che pecuniaria) fino ad 1/3; viene esclusa la parte civile: se il danneggiato si era costituito parte civile per avere i danni, la sua azione non potrà essere esaminata nel processo penale ed avrà diritto, al massimo, al risarcimento delle sole spese legali fino ad allora sostenute.
Ciò non toglie che la parte offesa possa fare causa in sede civile ma, ciononostante, questo non accade spesso, vuoi per la lunghezza e il costo del processo civile, vuoi per le regole probatorie meno favorevoli alla parte offesa.
La sentenza non potrà essere ritenuta vincolante dal giudice civile;

 Se si chiede per tempo, prima della fissazione di una udienza dibattimentale, il giudizio non è pubblico (si svolge in camera di consiglio), evitandosi così spiacevoli pubblicità: chiunque, cronisti compresi, può presenziare invece al giudizio ordinario dibattimentale. 

 La sentenza non è appellabile dal P.M. che abbia prestato il consenso. viene esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali dello stato, se il patteggiamento è entro i due anni: solitamente non sono troppi euro, che però possono diventare migliaia in presenza di costose perizie, etc, etc. esclude l'applicazione di buona parte delle pene accessorie (escluse però confisca, sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, demolizione edifici abusivi), se il patteggiamento è entro i due anni il reato si estingue dopo un certo tempo: sono 5 anni se la condanna è per DELITTO, 2 anni se per contravvenzione, sempreché il condannato non commetta nel frattempo un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e purché la condanna resti entro i due anni di pena detentiva; il costo della difesa (onorari del difensore) è minore rispetto ad un dibattimento, ed anche assai minore rispetto al costo di processi lunghi e complicati.  
 (Fonte: http://www.tregnaghi.it/faq/conviene_patteggiare.html)
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