venerdì 26 aprile 2013

ORIA - PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA CORTE DEI CONTI LA RISPOSTA DI "NON PARERE" ALLA RICHIESTA DEL SINDACO DI ORIA SUL CASO MARIO DE NUZZO.

Quasi "sputa ca miska" al contenuto del mio articolo datato 12.2.2013 con il quale preannunciavo questo tipo di risposta.



REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia
******
Nella Camera di consiglio del 14 marzo 2013 composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Raffaele del Grosso, Presidente
Consigliere Michele Grasso
Primo Referendario Luca Fazio, relatore
Primo Referendario Stefania Petrucci
Primo Referendario Chiara Vetro
Referendario Marco Di Marco

ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 3606 in data 12 febbraio 2013 formulata dal Sindaco del comune di Oria (BR), assunta a protocollo in data 15 febbraio 2013 al n. 369.

Vista l’ordinanza n. 14/13 del 27 febbraio 2013, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 14 marzo 2013;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Oria (Br), con la nota sopra indicata, chiede un parere a questa Sezione in merito alla possibilità di rinuncia ad un credito derivante da sentenza.

Al riguardo fa presente che nel lontano 1991 un vigile urbano dipendente di quel Comune aveva ucciso con un colpo di pistola un individuo.

A seguito della causa intentata dagli eredi del defunto contro il Comune, i giudici di prime cure e di appello disposero a favore degli eredi il risarcimento di una consistente somma di denaro. Il Comune ricorse in Cassazione e ottenne il rinvio della causa per un nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, la quale rigettò la domanda risarcitoria originaria escludendo nel caso di specie la sussistenza del rapporto organico fra il dipendente e l’ente.


Nel mese di marzo 2012 la Corte di cassazione rigettò definitivamente il ricorso degli eredi avverso quest’ultima sentenza.

L’ente, considerato che, a seguito delle pronunce giurisdizionali immediatamente esecutive, aveva effettuato nel 2002 il pagamento di € 187.324,37 e nel 2004 il pagamento di € 321.472,38 per un totale di € 508.796,75, ha provveduto ad avviare la procedura esecutiva.


Si chiede, pertanto, “se l’ente possa legittimamente adottare un qualsivoglia provvedimento di rinuncia al recupero di quanto di sua spettanza, tenuto conto del clima di sconcerto e di riprovazione sociale ingenerato dalla decisione de qua, unitamente alla cassa di risonanza anche mediatica della stessa e considerato il dramma familiare degli eredi superstiti”.

DIRITTO

1. Sulla funzione consultiva.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo “ulteriori forme di collaborazione” ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, “nonché pareri in materia di contabilità pubblica”, aggiungendo che “analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”.

2. Sull’ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

2.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall’organo che, ai sensi dell’art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

L’ambito applicativo di tale nozione va circoscritto ad attività contabili in senso stretto (quali la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell’Ente, l’indebitamento ed i controlli su tali attività), senza che si possa allargare la funzione consultiva intestata alla Corte ad ogni attività degli enti dotata comunque di riflessi di natura finanziaria-patrimoniale.

L’ambito di operatività dell’azione consultiva della Corte dei Conti è stato, peraltro, ulteriormente delineato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010 del 17 novembre 2010, estendendolo a quesiti “che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

Palesi difficoltà in ordine all’ammissibilità del quesito nascono dalla considerazione che la funzione consultiva delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti non può riferirsi a quesiti che implichino atti già compiuti e, quindi, valutazioni di comportamenti già oggetto di iniziative giudiziarie, attuali o potenziali. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi prefigurino interferenze nei confronti dell’azione dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).

Tanto premesso, si palesano concreti e fondati i profili di interferenza con un’iniziativa giudiziaria in atto da parte della Procura regionale contabile.
La richiesta di parere, per il profilo sovra esposti, si palesa oggettivamente inammissibile.
P.Q.M.
La richiesta di parere è inammissibile.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio di supporto, al Sindaco del comune di Oria (BR).

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.


Il relatore
F.to Luca Fazio

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...