martedì 12 febbraio 2013

"CASO MARIO DE NUZZO" - HO MOTIVO DI RITENERE CHE LA CORTE DEI CONTI DICHIARERA' INAMMISSIBILE L'ODIERNA RICHIESTA DI PARERE INOLTRATA DAL SINDACO DI ORIA.

 Premetto che mi sto autoviolentando al fine di non usare aggettivi negativi per qualificare questa azione del sindaco Pomarico.
Spero solo che il Pomarico abbia usato la sensibilità di non rendere partecipe  di questa sua decisione  Salvatore (Franchino per gli amici) e Antonio, rispettivamente padre e fratello del defunto Mario  De Nuzzo (al fine di non creare dannose illusioni).
Chi di voi è disposto a scommettere  che fra non molto al  Comune di Oria arriverà una lettera avente più o meno il seguente contenuto?
 CORTE DEI CONTI
 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nell’adunanza del _________ 2013
 composta dai Magistrati:
Dott.__________ Presidente 
Dott. ____________ Consigliere 
Dott. ____________ Consigliere 
Dott. ____________ Referendario Relatore

 Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8; 2 Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;
 Vista la nota proveniente dal Comune di Oria a firma del Sindaco del 12 febbraio 2013, n. 3606, il quale ha formulato una richiesta di parere in merito ..... (cliccare QUI)
  Vista l’Ordinanza n. ___/2013, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. _______;
Udito il relatore;
 PREMESSA
 La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali – di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito – pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

AMMISSIBILITÀ 
Occorre valutare, in via preliminare, secondo gli ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la resa dei pareri, indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.

In relazione alle condizioni soggettive la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. dall’organo politico di vertice e rappresentante legale del Comune, è da ritenersi ammissibile.

 In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Come precisato nel documento d’indirizzo sopra richiamato, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole “questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale”, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, al fine di escludere un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente ed una compartecipazione all’amministrazione attiva ( cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, 24 luglio 2008, par. 21/2008). specifici.

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Per tutte le ragioni sopra esposte la richiesta di parere è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo.

 P.Q.M.

Nelle suestese osservazioni è il parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al sindaco del Comune di Oria che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del ____________ 2013.
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